Pubblicato ufficialmente il Regolamento che disciplina la procedura, che dovrà seguire il Mef, per l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza della violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, di cui al Dlgs 39/10.
Il Decreto legge n. 135 dell’8 luglio 2021, recante il suddetto Regolamento che entrerà in vigore il 19 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
Il Regolamento disciplina l’adozione da parte del Ministero dell’Economia delle sanzioni amministrative in caso di violazioni degli obblighi da parte dei revisori legali. E’, infatti, compito del MEF vigilare sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo che attua nel nostro Paese la direttiva comunitaria relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Circa l’ambito di applicazione delle norme, è disposto che il MEF ha il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del Dlgs n. 39/2010, sul rispetto delle norme e sulla corretta applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi a carico dei revisori legali.
Le violazioni sanzionabili sono quelle riguardanti:
il mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni;
le dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio;
la violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività;
la mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi in materia di controllo di qualità;
la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.
All’articolo 3 del Regolamento vengono definiti i poteri di accertamento del Ministero.
È specificato, infatti, che il MEF, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provveda ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
L’accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF.
Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la contestazione degli addebiti al revisore. Il verbale deve essere trasmesso dal MEF alla Commissione centrale per i revisori legali.
L’avvio del procedimento sanzionatorio è disposto tramite lettera di contestazione degli addebiti.
La contestazione degli addebiti al revisore o alla società di revisione deve essere effettuata immediatamente, e comunque entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
La lettera di contestazione degli addebiti deve contenere:
la descrizione della violazione riscontrata,
l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento.
La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facoltà del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti istruttori.
Il revisore legale avrà a disposizione 30 giorni di tempo, dal momento della ricezione della lettera di contestazione degli addebiti, per presentare documenti e deduzioni contro un procedimento sanzionatorio aperto ai suoi danni. E’ possibile una sola proroga di ulteriori 30 giorni nel caso il revisore volesse visionare la documentazione.
Nello stesso termine il revisore può chiedere di essere audito sia di persona sia in modalità telematica. In caso di accoglimento della richiesta, la commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà convocare l'interessato almeno 10 giorni prima dell'audizione.
Una volta acquisite le deduzioni ed eventualmente audito l’interessato, entro massimo 120 giorni dalla ricezione della lettera di contestazione degli addebiti, la commissione centrale per i revisori legali provvederà o a formulare una proposta motivata di sanzione al MEF o ad archiviare la questione.
La proposta, però, potrebbe non essere accolta dal MEF che, con provvedimento motivato, applica le sanzioni pecuniarie.
Dunque, come si legge nel Regolamento, il MEF – terminata la fase istruttoria - dovrà decidere se applicare o meno le sanzioni, “anche in difformità da quanto proposto dalla commissione”.
Le sanzioni amministrative sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla società revisionata o ai terzi, ove siano individuabili.
Nel caso in cui venisse comminata la sanzione e il revisore o la società di revisione non ottemperino ai provvedimenti decisi dal MEF, il Ministero provvederà alla cancellazione dal Registro del soggetto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".