Revisori legali, controlli nelle Srl

Pubblicato il 15 maggio 2020

A seguito dei vari provvedimenti normativi che hanno apportato modifiche all’articolo 2477 del Codice Civile, Assirevi ha pubblicato il nuovo documento di ricerca 234 sulla disciplina dei controlli nelle Srl.

Il documento, rubricato “Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.”, sostituisce il precedente 172R dell’ottobre 2014 ed ha l’obiettivo di fornire alle Associate alcuni orientamenti interpretativi sulla disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata, soprattutto con riguardo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

La questione che Assirevi ha voluto affrontare riguarda, nello specifico, la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl, alla luce delle novità che sono state introdotte dalla conversione in Legge del Decreto Milleproroghe.

Tale norma, infatti, non solo ha concesso più tempo alle società per provvedere a tale adempimento, spostando il termine della nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 (con primo esercizio da sottoporre a revisione legale che è il 2020), ma ha anche modificato i riferimenti temporali per le misurazioni quantitative (bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019, invece di quelli del biennio 2018 – 2017).

La modifica ha creato problemi per tutte quelle imprese che hanno già nominato il revisore prima del 16 dicembre 2019, conferendogli l’incarico per il triennio 2019-2021, sulla base dei parametri raggiunti in base ai dati dei bilanci 2018 e 2017.

Tutto ciò ha creato un disallineamento temporale, in quanto il conferimento dell’incarico effettuato non risulterebbe più allineato con la nuova disciplina dell’articolo 379 del Codice della crisi, che invece prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019.

Secondo Assirevi – alla luce del cambiamento sostanziale della disciplina normativa di riferimento – sussisterebbero i presupposti per l’esercizio dell’interruzione anticipata del rapporto fra società e revisore, con la conseguenza per le stesse società di dover conferire un nuovo incarico di revisione, per il triennio 2020/2022, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L’interruzione del rapporto potrebbe avvenire tramite revoca per giusta causa, dimissioni oppure risoluzione consensuale.

Il problema pratico evidenziato da Assirevi è che se l’interruzione dovesse avvenire per dimissioni o revoca, lo stesso revisore legale o la società di revisione legale non potranno essere incaricati nuovamente della revisione presso la stessa società se non dopo che sia trascorso almeno un anno dalla risoluzione anticipata.

Nel documenti di ricerca n. 234 si individua, quindi, una soluzione a tale problema per consentire di mantenere l’incarico allo stesso revisore. Secondo Assirevi la strada da seguire sarebbe, quindi, quella della risoluzione consensuale per poter sciogliere il rapporto con il revisore solo per quanto attiene il bilancio 2019 e, poi, conferire allo stesso un nuovo incarico.

La risoluzione consensuale dell’incarico, infatti, non prevede alcun obbligo di astensione da parte del revisore e/o della società di revisione dall’attribuzione di un nuovo incarico di revisione da parte dello stesso ente.

Revisione legale, aggiornato il programma annuale di formazione 2020

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 si è avvertita la necessità di intervenire anche sui temi oggetto di aggiornamento professionale da parte dei revisori legali, al fine di comprendere meglio gli interventi normativi recentemente adottati.

Con la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 642668 del 12/05/2020, è stato quindi effettuato l’aggiornamento del programma annuale di formazione 2020.

Nel programma sono stati inseriti nuovi temi in materia di contabilità e bilancio, che riguardano in particolare le novità introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità in materia di bilanci 2019.

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