L'ente locale può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto come preavviso delle dimissioni.
A specificarlo è il Ministero dell’Interno, con il parere dell’11 giugno 2020, in risposta ad un quesito dove si chiedeva se fosse possibile procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti.
Come è noto, l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’art. 235 del D.Lgs. n. n. 267/2000, ha una carica di tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di 45 giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi.
Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione, entro il termine di scadenza dell'incarico, l'art. 5, co. 2, del Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 23/2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettergli di procedere all'estrazione in tempo utile.
Nel parere in esame viene evidenziato come le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti, la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non deve essere considerato un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato.
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