Disabilità e invalidità: procedura più snella per accertamenti e revisioni INPS

Pubblicato il 20 gennaio 2025

La legge di Bilancio 2025 (comma 167 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce rilevanti novità normative riguardanti l’accertamento e la revisione delle condizioni di disabilità e invalidità previdenziale, modificando il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

In particolare, le disposizioni della legge di Bilancio 2025 puntano a semplificare i procedimenti di valutazione sanitaria, con particolare attenzione alle patologie oncologiche e alla gestione integrata delle istanze multiple.

L'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornisce le prine indicazioni operative.

Revisione sugli atti: accertamenti fino al 31 dicembre 2025

Persona con patologie oncologiche

Fino al 31 dicembre 2025, gli accertamenti di revisione relativi a prestazioni già riconosciute per patologie oncologiche sono effettuati sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva, salvo richiesta esplicita di visita diretta da parte dell’interessato.

Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024, evidenzia l'INPS, fa riferimento alle prestazioni “già riconosciute” per patologie oncologiche, quindi, alla generalità degli accertamenti sanitari relativi a patologie neoplastiche effettuati prima del 1° gennaio 2025 su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste).

L’interessato riceve una comunicazione per trasmettere la documentazione sanitaria entro 40 giorni. In assenza di ulteriori documentazioni o richieste esplicite, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), al Centro Medico Legale di competenza, la Commissione medica può deliberare sulla base degli atti disponibili, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale.

Qualora venga richiesta la visita diretta, questa deve essere organizzata in tempi utili.

Persona senza patologie oncologiche

Per i casi di patologie non oncologiche, le valutazioni sugli atti restano valide per gli accertamenti sanitari effettuati su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province in cui è prevista la sperimentazione della valutazione di base.

L’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che fino al 31 dicembre 2025 continuino ad applicarsi i criteri previgenti, inclusi quelli relativi alla documentazione sanitaria sufficiente per evitare la necessità di revisione, salvo casi eccezionali.

L'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, ribadisce la necessità di limitare le revisioni nei casi di patologie cronico-degenerative o in condizioni non soggette a miglioramenti prevedibili.

Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario

L’articolo 33-bis del decreto legislativo n. 62/2024, introdotto dal comma 168 della legge di Bilancio 2025, disciplina la semplificazione, per l’anno 2025, degli accertamenti sanitari in caso di “contestuale” attivazione del procedimento di accertamento dell’invalidità assistenziale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale, ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per le prestazioni di invalidità e inabilità..

Per tutto il 2025, l’INPS è obbligato a eseguire una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.

Istruzioni operative in attesa del rilascio degli applicativi

In attesa del rilascio degli applicativi, l'INPS, con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornisce le seguenti istruzioni operative.

Prima di procedere alla convocazione dell'assistito con posizione caricata in procedura “SIGAS”, l'Istituto previdenziale verifica se in capo all’interessato pende anche la calendarizzazione di una visita in procedura “CIC” o in procedura “VOA”.

In caso positivo:

In presenza, invece, di revisioni delle prestazioni già riconosciute e programmate con intervallo temporale tra i due accertamenti non superiore a tre mesi, l'INPS procede nel seguente modo:

In ogni caso, fa presente l'INPS con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, è opportuno che la visita diretta, effettuata a qualsiasi titolo per l’accertamento del diritto a una prestazione o a un beneficio di natura assistenziale in favore di un disabile in età lavorativa, deve essere corredata da una accurata anamnesi lavorativa, tale da potere supportare il giudizio medico-legale anche in caso di una contestuale o immediatamente successiva valutazione di natura previdenziale.

Il duplice accertamento deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile o ai sensi della legge n. 104/1992 presentata da pazienti oncologici.

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