L’INPS, con comunicato stampa del 28 settembre 2016 e con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, ha precisato che la sua circolare n. 195/2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione in questione.
La citata circolare specifica chiaramente che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF, ma presenta un refuso nell’allegato 1, contenente le tipologie reddituali influenti sulle diverse rilevanze.
Stante quanto sopra - conclude il comunicato - diversamente da quanto scritto nel testo dell’allegato alla circolare INPS n. 195/2015, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero
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