“Reverse”, sanzioni alternative

Pubblicato il 10 marzo 2009 Al fine di chiarire le sanzioni da applicare nel caso di un’operazione soggetta al reverse charge, in cui l’operatore nazionale non ha integrato la fattura estera con l’imposta dovuta non annotandola né sul registro Iva acquisti né sul registro Iva delle fatture emesse, e al fine di conoscere gli effetti che l’accertamento dell’inadempimento produce in ordine al diritto alla detrazione dell’imposta, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 56/E/2009. Le suddette omissioni rientrano nell’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/97, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Il citato articolo prevede per il caso di omessa autofatturazione due tipi di sanzioni: una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi soggetti al reverse charge; una sanzione del 3%, dovuta in tutti i casi in cui l’imposta sia stata assolta irregolarmente, per esempio quando viene versata nei modi ordinari invece che con il meccanismo dell’inversione contabile. Questo secondo tipo di imposta ha natura del tutto residuale e difficilmente si potrà applicare nei casi in cui il cedente o prestatore non è un operatore nazionale e, quindi, non è in grado di emettere una fattura con Iva. Secondo le Entrate, dunque, se in caso di accertamento l’Amministrazione finanziaria riscontra inadempimenti collegati al meccanismo del reverse charge per operazioni con l’estero, in cui l’operatore non ha assolto il tributo attraverso l’autofatturazione oppure la doppia registrazione, la sanzione da applicare sarà sempre nella misura più grave (fino al 200%). La sanzione dal 100 al 200% sarà applicabile nel caso in cui l’operatore nazionale voglia regolarizzare l’operazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Ciò che però ha voluto sottolineare il Fisco con la risoluzione in oggetto è che la violazione del meccanismo del reverse charge, che comporta l’assolvimento del tributo da parte di operatori nazionali, oltre all’applicazione della sanzione nella misura dal 100 al 200% dell’imposta fa salva anche la detrazione dell’imposta.
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