Con la circolare n. 12/E dello scorso 19 febbraio, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato – attraverso la collaudata formula della domanda e della risposta – alcuni argomenti in materia di reverse charge. In sostanza sono state rilasciate conferme su argomenti già anticipati in sede di “Telefisco 2008” e che ora assumono il carattere della ufficialità. Nello specifico, tre sono i temi che il testo di prassi agenziale affronta: applicazione del principio del favor rei; ambito oggettivo di applicazione del nuovo sistema sanzionatorio e regolarizzazione di errori od omissioni.
Relativamente, al primo di questi tre quesiti viene precisato che le nuove sanzioni, anche se in vigore dal 1° gennaio 2008, operano anche per le violazioni commesse nel 2007. Cioè, secondo il Fisco, è possibile applicare il principio del favor rei previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471, il quale stabilisce che deve essere applicata la legge più favorevole al trasgressore, anche quando la violazione sia stata commessa nel vigore di una norma che stabiliva una sanzione più grave. Per stabilire quale sia la sanzione più favorevole, l’Amministrazione finanziaria ritiene si debbano utilizzare gli stessi criteri comunemente seguiti in diritto penale, tenendo sempre a mente, però, che si tratta di materia tributaria. Riguardo all’ambito di applicazione del regime sanzionatorio, invece, la circolare 12/E distingue il caso di operazioni ordinarie da quelle svolte in regime di reverse charge. Nel caso in cui l’omessa fatturazione riguarda operazioni assoggettate al reverse charge, la regolarizzazione non richiede il versamento dell’Iva, ma soltanto il suo assolvimento mediante doppia registrazione.
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