L'introduzione della dichiarazione 730 precompilata - Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni) - ha portato aggravi di responsabilità per chi presta assistenza fiscale e appone il visto di conformità: risponde di eventuali incongruenze emerse dai controlli automatizzati e formali, salvo che le violazioni non siano attribuibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi dei contribuenti stessi.
In quest'ottica, chi ha prestato l’assistenza fiscale per il 730/2016, anche nel caso in cui il contribuente non acconsenta, può rettificare il visto infedele della dichiarazione entro il 10 novembre 2016 - 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale - per versare soltanto la sanzione e non anche imposta e interessi, che rimarranno a carico del contribuente, dovuti per violazioni emerse a seguito dei controlli.
La sanzione versata entro la stessa data del 10 novembre si riduce a un nono del minimo.
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