Sono stati resi noti i nuovi valori del minimale di retribuzione giornaliera e del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini del calcolo dei contributi da versare all’INPS. In particolare, la retribuzione minima giornaliera per i lavoratori dipendenti è passata da 48,20 euro a 48,74 euro. L’aggiornamento ha riguardato anche:
I dettagli dei nuovi importi sono stati forniti dall’INPS, con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019.
A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari all’1,1% per l’anno 2018, i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori risultano così stabiliti:
Per determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo – per l’anno 2019 – a 27,07 euro.
Viceversa, per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale - per l'anno 2019 - è fissata in 676,75 euro mensili (27,07 x 25gg).
Con riferimento ai lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, in applicazione dell'art. 22 della L. n. 160/1975.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari, per l’anno 2018, all’1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per quest’anno, è pari a 27,07 euro. Tale limite deve essere, comunque, ragguagliato a 48,74 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi sono pari a:
Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2019 sarà pari a 102.543 euro.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, è pari a 205,20 euro, mentre il limite annuo è di 10.670 euro (205,20 euro x 52).
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