Per chiedere giudizialmente a Cassa Forense il rimborso di eventuali contributi non dovuti è necessario prima avanzare domanda amministrativa.
La mancanza della domanda amministrativa, per consolidata giurisprudenza di legittimità, determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado della causa.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 30670 del 25 novembre 2019.
Nel caso in esame, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato improponibile la domanda di restituzione dei contributi che era stata proposta, da un avvocato, per la prima volta in sede giudiziaria.
Ribaltata, così, la decisione di merito con cui erano state accolte le istanze del professionista, con condanna di Cassa Forense alla restituzione della somma pari all’ammontare dei contributi versati, risultati non dovuti a seguito del provvedimento di cancellazione dalla Cassa medesima per incompatibilità, con effetto retroattivo, oltre agli interessi dalla deliberazione di cancellazione.
In particolare, è stato ritenuto fondato il motivo di doglianza con cui l’Ente di previdenza degli avvocati aveva dedotto, rispetto alla decisione impugnata, una violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 414, 416, 437 c.p.c. e 7 della Legge n. 533/1973, nella parte in cui la medesima aveva ritenuto tardive le deduzioni formulate in secondo grado concernenti l’assenza di previa domanda di restituzione in via amministrativa.
Motivo accolto, come detto, sull’assunto secondo cui la mancanza della domanda amministrativa di prestazione previdenziale e assistenziale determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado.
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