In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto il danno ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del primo.
Con particolare riferimento alla responsabilità dell’avvocato, questa non può essere affermata per il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale ma occorre verificare:
Diversamente, difetterebbe la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone.
Sono i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per come ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 17974 del 28 agosto 2020.
Nella vicenda di specie, gli Ermellini hanno confermato la decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria presentata nei confronti di un avvocato e volta all’accertamento della responsabilità professionale di questi, per aver omesso, quale difensore del ricorrente in un procedimento civile avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, di comunicare al cliente l’avvenuta notifica dell’atto di precetto, non consentendogli così di valutare la possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
La Suprema corte, in particolare, ha sottolineato come l’attore non avesse soddisfatto l’onere a suo carico di allegare e provare che, ove informato della notifica, si sarebbe determinato per l’impugnazione e che questa, ove proposta, avrebbe avuto significative possibilità di accoglimento.
Per condannare il legale, in definitiva, non era sufficiente accertare la sua condotta negligente ma doveva essere provato il danno conseguente a siffatta condotta ed il nesso eziologico tra condotta inadempiente e danno.
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