Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, gli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, sono subordinati alla prescritta approvazione ministeriale, da effettuarsi con un provvedimento espresso, adottato dall’organo competente nella forma solenne richiesta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione medesima.
Quindi, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge.
A ciò consegue che l’eventuale responsabilità dell’amministrazione in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere configurata come responsabilità precontrattuale, risultando a carico delle parti non obblighi di prestazione ai sensi dell’articolo 1174 del Codice civile, bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del medesimo codice.
E detta responsabilità precontrattuale, per la Corte, non ha natura extracontrattuale, ma deva correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 del Codice civile.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Prima Sezione Civile, nel testo della sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016.
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