La Consulta, con sentenza n. 102 del 29 maggio 2020, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 574-bis, terzo comma, del Codice penale.
La disposizione in oggetto è stata censurata nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporti l’automatica sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità, per il giudice penale, di disporla.
Secondo la Corte costituzionale, è opportuno che l’organo giudicante valuti, caso per caso, se corrisponde all’interesse del figlio che il genitore, autore del reato in oggetto, sia sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Va infatti escluso che tale pena accessoria sia “sempre e necessariamente” da considerare come la soluzione ottimale per il minore.
L’applicazione della misura della sospensione della responsabilità dei genitori, in definitiva, potrà giustificarsi soltanto qualora risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare anche alla luce di quanto accaduto dopo il reato.
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