Le obbligazioni previdenziali sono equiparabili a quelle tributarie: ad esse va estesa la disciplina della responsabilità solidale e illimitata in caso di scissione societaria.
Eventuali eccezioni di limitazione della responsabilità devono essere sollevate entro termini perentori.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 17188 del 21 giugno 2024, pronunciata con riferimento ad una causa che vedeva coinvolti l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e un'azienda elettromeccanica.
La Cassazione si è dovuta occupare di vari aspetti legali riguardanti la responsabilità contributiva e tributaria delle società che abbiano partecipato ad un'operazione di scissione.
La società, nella specie, aveva presentato ricorso contro le cartelle esattoriali che le imponevano il pagamento di contributi e premi non versati dall'azienda originaria da cui è stata scissa.
La Corte d'Appello aveva accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che l'esecuzione nei confronti dell'impresa ricorrente dovesse essere limitata al patrimonio netto trasferitole.
I giudici territoriali, ossia, avevano ritenuto che i premi e i contributi previdenziali, pur costituendo prestazioni patrimoniali imposte ex lege, non fossero assimilabili alle obbligazioni tributarie, ricadendo piuttosto nel novero delle cosiddette obbligazioni civili.
La Suprema corte ha ritenuto l'assunto dei giudici di merito non conforme a diritto.
Gli Ermellini, sul punto, hanno rammentato quanto chiarito dalle Sezioni Unite: l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della loro origine legale e della destinazione del loro gettito ad enti pubblici e a fine all’espletamento di funzioni sociali (Cassazione n. 10232/2003).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che i contributi non costituiscono parte del salario, ma un vero e proprio tributo finalizzato ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.
La commisurazione dei contributi all’ammontare della retribuzione, stante l’autonomia fra rapporto di lavoro e rapporto contributivo, deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la relativa quantificazione.
La Cassazione, a seguire, ha ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Costituzionalità, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 173, comma 13, DPR n. 917/1986, e 15, comma 2, D. Lgs n. 472/1997 (Corte costituzionale, sentenza n. 90/2018).
Nessun dubbio, ciò posto, poteva sussistere "in relazione alla sua applicazione alle obbligazioni aventi ad oggetto premi e contributi, sussistendo anche per queste ultime la medesima connotazione di specialità che giustifica, sul piano costituzionale del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, che in caso di scissione societaria vi sia, quanto al regime della solidarietà per i debiti sociali, una disciplina differenziata più favorevole per gli enti previdenziali".
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
"In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, D.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali."
Sintesi del caso | Una società aveva presentato ricorso contro le cartelle esattoriali che le imponevano il pagamento di contributi e premi non versati dall'azienda originaria da cui è stata scissa. La Corte d'Appello aveva limitato la responsabilità della società al patrimonio netto trasferitole |
Questione dibattuta | Se i premi e i contributi previdenziali, essendo prestazioni patrimoniali imposte ex lege, dovessero essere assimilati alle obbligazioni tributarie e se, quindi, le società partecipanti alla scissione dovessero rispondere solidalmente e illimitatamente di tali obbligazioni. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che le obbligazioni per premi e contributi previdenziali devono essere assimilate a quelle tributarie. Ha enunciato che la speciale disciplina di responsabilità solidale e illimitata si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".