Responsabilità civile e rimborso spese processuali ad assicurato

Pubblicato il 01 settembre 2020

A quali spese processuali può andare incontro l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta fatto illecito?

Al quesito ha risposto la Corte di cassazione con ordinanza n. 18076 del 31 agosto 2020 ribadendo quanto già sottolineato in sede di legittimità.

Sono tre i tipi di spese processuali che possono essere imputate all’assicurato:

Spese di soccombenza e di resistenza: vanno indennizzate dall'assicuratore

Con riferimento alle prime (spese di soccombenza), esse costituiscono una delle conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato e per le quali, pertanto, quest’ultimo ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale.

Rispetto alle spese di resistenza, esse non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio ex art. 1914 c.c. in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore; dette spese possono anche eccedere il massimale, nella proporzione di cui all’art. 1917 c.c.

Le spese di chiamata in causa, per finire, non costituiscono conseguenze del rischio assicurato né spese di salvataggio ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Ad assicurato anche le spese per remunerare l'avvocato

Nel caso di specie, la Suprema corte ha accolto il ricorso di un assicurato contro la decisione che, nel merito, aveva condannato l’assicurazione a rifondergli solo le spese di soccombenza ma non quelle di resistenza, sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.

In questo modo era stata violata - secondo gli Ermellini - la previsione di cui all’art. 1917, comma terzo, c.c., posto che era stato negato al ricorrente un diritto che costituisce effetto naturale del contratto di assicurazione.

Nelle conclusioni della decisione, la Suprema corte ha enunciato apposito principio di diritto ai sensi del quale: “L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto ad essere ritenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, cod. civ.”.

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