Per quanto riguarda la responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, si applica la regola “della preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”.
Questo, non solo con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento del danno, ma anche rispetto all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.
Si tratta, infatti, di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, che può essere indagato solo “mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, con ordinanza n. 10320 del 30 aprile 2018.
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