Responsabilità sanitaria: onere probatorio più favorevole per il paziente

Pubblicato il 21 marzo 2015 Con sentenza n. 5590 depositata il 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso presentato dagli eredi di un paziente, ha dichiarato la responsabilità della struttura sanitaria resistente in ordine al peggioramento delle condizioni cliniche del paziente medesimo. 

Quest'ultimo, in particolare, sottoposto presso la predetta struttura ad un delicato intervento cerebrale, si era in seguito decisamente aggravato, sino a decedere qualche anno dopo.

Ciò era da imputarsi, a detta dei ricorrenti, soprattutto alla caduta dal letto – senza alcuna barriera di protezione nonostante la mancanza di controllo motorio del paziente – in cui lo stesso era stato collocato nell’immediato post operatorio.

La domanda dei ricorrenti non trovava dapprima accoglimento, non ritendo, i giudici di primo e secondo grado, l’esito peggiorativo imputabile ad imprudenza ed imperizia dei sanitari, né nell’esecuzione dell’intervento, né nella sorveglianza successiva.

Invero – ha specificato in proposito la Cassazione- la Corte territoriale non ha fatto qui applicazione dell’ormai consolidato approdo giurisprudenziale circa la ripartizione dell’onere probatorio, in base al quale, spetta al paziente danneggiato esclusivamente la dimostrazione di essersi sottoposto ad un intervento presso una determinata struttura (esistenza del contratto o del c.d. “contatto sociale”) e di aver riportato, a causa di quell’intervento, un obiettivo peggioramento delle sue condizioni fisiche, etiologicamente collegato al trattamento ricevuto.

Spetta eventualmente ai sanitari dimostrare che nessuna imperizia o imprudenza è a loro addebitabile e che se, un peggioramento si è verificato, questo sia dovuto piuttosto a circostanze indipendenti dalla loro volontà o sfera di controllo (c.d. prova liberatoria); onere probatorio non sufficientemente assolto nel caso di specie.
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