Responsabile l'avvocato che non interrompe la prescrizione

Pubblicato il 23 maggio 2015

Con sentenza n. 10527 depositata il 22 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un avvocato, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna al pagamento di una somma di denaro.

L'avvocato, in particolare, cui era stato conferito mandato per la difesa di un cliente in occasione di un sinistro stradale, aveva fatto inutilmente decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Alla base della predetta condanna, adduceva la Corte teritoriale la ordinarietà dell'atto interruttivo della prescrizione, il quale non avrebbe richiesto alcuna competenza particolare da parte dell'avvocato, o comunque superiore a quella media richiesta ex art. 1176 c.c.
 
Del medesimo avviso la Cassazione, la quale, nel respingere le censure del ricorrente, ha ribadito e specificato come, ai fini del giudizio di responsabilità del professionista, rilevino le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che richiede una media attenzione e preparazione.

Sotto tale profilo, rientra dunque nella diligenza dell'avvocato, il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono alcuna speciale capacità tecnica.

Né  la responsabilità del legale può venir meno per il fatto che il cliente, per scienza personale o per ragioni di lavoro, sia dotato di un certo bagaglio di conoscenze giuridiche (come  nel caso di specie, in cui lo stesso aveva svolto in precedenza attività di assicuratore). . Ciò poiché l'incarico professionale, una volta conferito, investe l'avvocato della piena responsabilità della sua gestione, senza che possa attribuirsi alcuna forma di corresponsabilità del cliente.

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