Con sentenza n. 15861 depositata il 28 luglio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da tre notai, condannati al risarcimento dei danni nei confronti di una Banca, per aver omesso di protestare tempestivamente alcuni assegni privi di fondi.
Avverso la condanna, i ricorrenti lamentavano, tra l'altro, come la mancanza di prove sufficienti circa il danno sofferto dalla Banca, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a respingere la domanda di risarcimento.
La Cassazione, nel ritenere infondate le censure, ha evidenziato come l'omesso tempestivo protesto dei titoli in questione, avesse causato la perdita dell'azione di regresso da parte della Banca resistente, nei confronti degli istituti negoziatori, per ottenere l'ammontare degli assegni pagati.
Ne consegue quindi – prosegue la Suprema Corte – che il danno, nel caso di specie, è senza dubbio ricollegabile alla perdita della predetta azione, sicché le somme di cui ai titoli in esame, costituiscono la misura del danno liquidabile.
La sentenza impugnata – conclude la Cassazione – risulta pertanto adeguatamente motivata, coerentemente con i principi emergenti dalla normativa sull'assegno bancario (in particolare, gli artt. 45, 46 e 47 R.D. 1736/1933).
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