Il notaio che non "protesta" in tempo, risarcisce la Banca

Pubblicato il 29 luglio 2015

Con sentenza n. 15861 depositata il 28 luglio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da tre notai, condannati al risarcimento dei danni nei confronti di una Banca, per aver omesso di protestare tempestivamente alcuni assegni privi di fondi.

Avverso la condanna, i ricorrenti lamentavano, tra l'altro, come la mancanza di prove sufficienti circa il danno sofferto dalla Banca, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a respingere la domanda di risarcimento.

La Cassazione, nel ritenere infondate le censure, ha evidenziato come l'omesso tempestivo protesto dei titoli in questione, avesse causato la perdita dell'azione di regresso da parte della Banca resistente, nei confronti degli istituti negoziatori, per ottenere l'ammontare degli assegni pagati.

Ne consegue quindi – prosegue la Suprema Corte – che il danno, nel caso di specie, è senza dubbio ricollegabile alla perdita della predetta azione, sicché le somme di cui ai titoli in esame, costituiscono la misura del danno liquidabile.

La sentenza impugnata – conclude la Cassazione – risulta pertanto adeguatamente motivata, coerentemente con i principi emergenti dalla normativa sull'assegno bancario (in particolare, gli artt. 45, 46 e 47 R.D. 1736/1933).  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL corretto negli appalti pubblici socio-sanitari e criteri per la base d’asta

02/04/2025

NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

02/04/2025

Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

02/04/2025

Giustizia tributaria: al via Ufficio Ispettivo e Massimario

02/04/2025

Bollette, contributo straordinario di 200 euro: novità dal 1° aprile 2025

02/04/2025

Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria

02/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy