In tema di patologie conseguenti ad infezioni da epatite B, Hiv ed epatite C, contratte a causa di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, vi è presunzione di responsabilità in capo al Ministero della Salute, se si riesca a dimostrare che i contagi verificatisi nel corso di determinati anni (nel caso di specie, tra il 1979 ed il 1989), alla luce delle conoscenze scientifiche del tempo, fossero ben prevedibili.
Vi è infatti l'obbligo, a carico del Ministro, di controllo e di vigilanza sulla distribuzione di sangue umano per fini terapeutici.
Sicché la presunzione di responsabilità può essere vinta solo se il Ministro fornisca la prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la contagiosità, a prescindere la conoscenza di strumenti di prevenzione specifici.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 20934 depositata il 16 ottobre 2015, accogliendo il ricorso di alcuni soggetti che avevano convenuto il Ministro della Salute, affinché li risarcisse, in qualità di eredi, per i danni subiti in conseguenza del decesso del loro padre (ed inseguito anche della madre), cui era stata praticata una emotrasfusione con del sangue infetto.
Contrariamente a quanto dedotto nella sentenza impugnata, la Cassazione ha affermato, nella specie, la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione dei controlli e l'avvenuto contagio, e più in generale, degli elementi necessari a fondare una presunta responsabilità risarcitoria in capo al Ministro. Presunzione che lo stesso Ministero non è stato tuttavia in grado di vincere, stante l'inidoneità degli elementi probatori forniti.
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