Responsabile dell’infortunio il datore di lavoro che utilizza i macchinari “Ce” senza i dovuti controlli

Pubblicato il 08 settembre 2011 L’utilizzo di macchinari con il marchio “Ce” non esonera il datore dalle sue responsabilità. La conformità ai requisiti minimi, in particolare di sicurezza, definiti dalle specifiche direttive europee, infatti, non esenta il datore di lavoro dall’effettuare i dovuti controlli per evitare incidenti agli operai che utilizzano quei particolari macchinari industriali.

A sottolinearlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33285, in cui si legge che: “il datore è tenuto ad accertare la corrispondenza dei requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente”.

Con un'altra sentenza, la n. 33294 del 7 settembre 2011, la Corte di Cassazione – sempre in materia di infortuni sul lavoro – conferma la condanna emessa nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. La condanna penale può scattare anche nel caso in cui l’omissione del datore di lavoro riguardi le zone esterne all’azienda, quelle che, cioé, non sono considerate a rischio incendio.

Per i giudici, se la legge prescrive l'adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda e ovunque viene svolta l'attività, “non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste”.
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