Respinta la detrazione Iva a favore dell’acquirente anche in caso di buona fede
Pubblicato il 08 agosto 2011
In presenza di operazioni di acquisto intracomunitario di automobili e di altri prodotti ad alto valore aggiunto, eseguito in violazione della normativa Iva (cosiddetta fattispecie di frode carosello), spetta sempre al contribuente l’obbligo di dimostrare l’inconsistenza delle presunzioni dell’Amministrazione finanziaria, se l’ufficio adduce prove circostanziate circa l’esistenza della frode fiscale. Inoltre, se il contribuente direttamente interessato nella truffa riesce a dimostrare la sua buona fede, il Fisco può comunque procedere a disconoscere la detrazione d’imposta sul valore aggiunto a favore dell’acquirente finale.
Ciò, è quanto si desume dalla sentenza n.
256/5/11 della sezione staccata di Salerno della Commissione tributaria regionale della Campania.