Residenza all'estero, per il Fisco non basta se si stipulano rogiti e atti in Italia

Pubblicato il 25 maggio 2013 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12861 depositata il 24 maggio 2013, accoglie il ricorso presentato dell'Agenzia delle entrate per un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione recuperava a tassazione i compensi professionali conseguiti e tassati all'estero dal contribuente, contestandogli la residenza nel Principato di Monaco come trasferimento fittizio.

I giudici specificano che, per individuare l'effettiva residenza, non è sufficiente tener conto delle ricevute di pagamento della fornitura elettrica o del gas e della certificazione di residenza anagrafica del contribuente nello Stato estero, ma devono essere presi in considerazione anche atti pubblici e rogiti stipulati in Italia, dai quali – nel caso di specie - i giudici di merito avrebbero potuto trarre elementi utili a definire il centro degli affari del contribuente e quindi la relativa tassazione da applicare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Accesso a database informatici con password: c’è abuso anche per il dirigente

05/11/2024

Avvocato - studio legale: natura autonoma e non subordinata del rapporto

05/11/2024

Divieto di avvicinamento nei reati di genere: legittimo per la Consulta

05/11/2024

Ravvedimento speciale Cpb: adesione e perfezionamento con modello F24

05/11/2024

Residenza fiscale per soggetti Ires e persone fisiche. Chiarimenti delle Entrate

05/11/2024

Bonus Natale con la tredicesima mensilità o nel 730/2025

05/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy