Residenza abituale determinante per la giurisdizione in materia di separazione
Pubblicato il 19 febbraio 2010
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 3680 del 2010, hanno risolto un regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da un uomo di Bruxelles a cui era giunta la notifica, da parte della moglie toscana, dell'avvio, in Italia, del procedimento di separazione.
I giudici di Cassazione hanno comfermato la giurisdizione del giudice italiano facendo riferimento al parametro della residenza abituale dei due coniugi. In particolare, è stato ritenuto determinante il fatto che il figlio, ormai maggiorenne, avesse seguito i corsi di studi in Italia.