La Start up a vocazione sociale, rientrante tra le tipologie della start-up innovativa (art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), si caratterizza per l’oggetto sociale della società, che deve riguardare servizi di utilità sociale (articolo 2 del d.lgs. 115/2006), e l'obbligo di redigere, oltre quanto richiesto a tutte le Start up innovative, anche il documento di descrizione di impatto sociale, da depositare annualmente, pena la perdita dei requisiti di Start up a vocazione sociale.
Pertanto, lo status di Start up a vocazione sociale va rivisto annualmente secondo il documento depositato presso il registro delle imprese.
Ne consegue, specifica il parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016, del ministero dello Sviluppo Economico, che se alla fine del primo anno la società non trasmette un nuovo documento di descrizione di impatto sociale, deve considerarsi mancante dello status particolare di Start up a vocazione sociale, potendo però rimanere Start up innovativa ordinaria.
Però, con l'invio di un nuovo documento di descrizione di impatto sociale anche oltre i termini, è possibile rientrare nello status di Start up a vocazione sociale.
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