Con sentenza n. 19254 depositata il 29 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha dato torto ad un automobilista che, per asserita carenza di adeguata segnaletica stradale, andava a collidere, durante un sorpasso, con altro veicolo proveniente da marcia opposta.
Avverso la pronuncia d'appello – che gli attribuiva l'intera responsabilità nel sinistro e rigettava la sua domanda di risarcimento – l'automobilista ricorreva in Cassazione, lamentando l'erronea qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c . Invero, a detta del ricorrente, non si poteva imputare interamente alla sua condotta di guida - bensì alla responsabilità dell'ente gestore della strada in forza dei suoi obblighi di custodia e manutenzione - il sinistro occorso in un tratto di carreggiata limitato per lavori in corso e con deviazioni del traffico su un'unica corsia.
Ma la Cassazione ha ritenuto detta censura infondata, rilevando come le deviazioni nel tratto in cui si era verificato l'incidente, fossero in realtà ben evidenti mediante apposizione di birilli e cartelli che indicavano il divieto di sorpasso. E nonostante ciò, il danneggiato si accingeva ad effettuare il sorpasso, pur con carenza di visibilità (debitamente segnalata).
Alla luce di detta imprudente condotta – prosegue la Corte – i giudici di merito hanno ben inquadrato il caso di specie nell'ipotesi di cui all'art. 2043 (che richiede l'esistenza di un comportamento doloso e colposo) ed hanno correttamente escluso la diversa ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. , che individua una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, quando essi tuttavia derivino da caratteristiche intrinseche delle cose medesime, originariamente possedute o successivamente acquisite.
Esclusa al pari la paventata applicabilità dell'art. 2050 c.c., non potendosi considerare la gestione dell'autostrada un'attività pericolosa.
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