Repechage limitato alle sedi richieste dal lavoratore

Pubblicato il 18 marzo 2021

Come noto, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombe sul datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di ripescare il lavoratore licenziato e, nel caso in cui il lavoratore si dichiari disponibile a prendere servizio esclusivamente in determinate aree geografiche opportunamente individuate, il predetto onere di repechage si riduce alle sole sedi aziendali indicate e non già all'intero complesso aziendale.

Nel caso, affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16 marzo 2021, n. 7360, conferma la pronuncia del giudice di seconde cure secondo cui erano stati opportunamente provati i motivi addotti nel licenziamento comminato, tali per cui il giudicante ha ritenuto sussistenti - nel merito - il calo di fatturato e l'effettiva contrazione della produzione con successiva chiusura del punto vendita ove era stabilmente occupato il lavoratore.

Appare, altresì, conforme al costante orientamento giurisprudenziale, la successiva verifica operata e relativa all'adempimento dell'obbligo di ricollocare, ove possibile, il lavoratore anche in altre sedi dell'impresa.   

Nonostante l'onere di allegazione deve intendersi esteso a tutte le sedi aziendali, ove il lavoratore faccia espressa richiesta di essere disposto al trasferimento presso sedi collocate in determinate aree geografiche, l'onere della prova circa l'effettivo adempimento al predetto obbligo di repechage si restringe alle sole sedi individuate dal lavoratore, limitando ipsoa facto la tutela alla conservazione del posto di lavoro.

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