Rendita retroattiva se l’Ufficio corregge l’errore

Pubblicato il 30 gennaio 2006

La Commissione tributaria del Lazio, nella sentenza n. 189 del 10 gennaio 2006, chiarisce che il disposto dell'articolo 5 del decreto Ici, che afferma che il valore catastale ai fini del tributo è quello che vige dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione, non si applica in caso di variazione della rendita catastale per la correzione di un errore nell'applicazione dei principi dell'estimo, di conseguenza la modifica ha effetto retroattivo.

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