Regole blindate per i ricorsi
Pubblicato il 21 maggio 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11620 del 19 maggio 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato da un contribuente mediante consegna a mano presso uno sportello degli uffici dell'agenzia delle entrate. La consegna del plico a un dipendente dell'Agenzia delle entrate, spiegano i giudici di legittimità, non equivale alla consegna a mani proprie. Ed infatti, “alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, e quindi, con riguardo al luogo della notificazione medesima, non già l'art. 17 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, norma applicabile al solo processo che si svolge dinanzi alle Commissioni tributarie, ma la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ., con conseguente invalidità della notificazione del ricorso eseguita presso la segreteria del giudice «a quo», e ritualità, invece, (anche) della notificazione alla parte intimata presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata”.