Regole ad hoc per i contributi in conto impianti

Pubblicato il 25 luglio 2024

In generale, è possibile suddividere i contributi nelle seguenti fattispecie: contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale e contributi in conto impianti.

I contributi in conto esercizio sono quei contributi destinati a fronteggiare esigenze di gestione aziendale; si tratta dei contributi in denaro o in natura spettanti in base ad accordi contrattuali ovvero "spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge". Fiscalmente tali contributi generano ricavi e, pertanto, rientrano nel novero di applicazione dell’articolo 85 co.1 lett. g) e h) del Tuir.

I contributi in conto capitale, invece, sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento. Essi rappresentano, quindi, una categoria residuale nell'ambito della quale rientrano tutti gli incentivi finalizzati ad un generico incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa e ad un altrettanto generico potenziamento della sua capacità di produzione.

I contributi in conto impianti, infine, sono quelle somme la cui erogazione è subordinata all'acquisizione o realizzazione di beni strumentali ammortizzabili.

Il contributo in conto impianti si differenzia dal contributo in conto capitale in quanto non comporta un generale accrescimento delle risorse a disposizione del beneficiario risultando, invece, rigidamente subordinato all'acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione (risoluzione 100/E/2002).

I contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una “ragionevole certezza” che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che gli stessi saranno erogati. Quanto alla modalità di contabilizzazione, per lo standard OIC 16 tali contributi sono riferiti e commisurati al costo del cespite, e, in quanto tale, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza; gli stessi sono rilevati in base ad un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile del cespite. Conseguentemente, l’imputazione in bilancio dei contributi in conto impianti avviene mediante l’utilizzo di due metodi tra loro alternativi: metodo indiretto e metodo diretto.

Con l’applicazione del metodo “diretto” i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali cui si riferiscono. In tale eventualità, sono imputati a conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore delle immobilizzazioni al netto dei contributi. Con l’applicazione del metodo “indiretto”, invece, i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 del conto economico e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

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