Regolarizzazione F24 a zero

Pubblicato il 19 aprile 2017

Sono state rivisitate le sanzioni applicabili nell'ipotesi di omessa presentazione del modello di pagamento F24 a zero. Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 36/E del 20 marzo 2017, ha chiarito le modalità applicative dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs 472/1997) nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

Aggiornato con

Art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97; Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97; Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2017, n. 36/E

Soggetti Interessati

Soggetti che presentano il modello di pagamento F24

Il modello di pagamento F24

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti a disposizione.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:

  • direttamente, mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) o mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario;
  • tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale.

Dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24 sono eseguiti esclusivamente per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • nel caso in cui siano presenti compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

La compensazione

E’ possibile compensare gli importi a credito con debiti inerenti ai tributi indicati nel modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni.

Il modello F24 non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo da versare.

Il modello va compilato e presentato anche nel caso che a seguito della compensazione non vi siano importi da versare, ovvero quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, D.Lgs 241/1997).

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

A partire dal 1° gennaio 2016, con il D.Lgs 158 del 2015 per l’omessa presentazione dell’F24 a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

 

Omessa presentazione del modello F24 a zero

50 euro se presentato entro 5 giorni lavorativi

100 euro se presentato oltre 5 giorni lavorativi

 

 

Il ravvedimento operoso

Con il “ravvedimento operoso” (articolo 13, D.Lgs 472/1997) è possibile regolarizzare non solo versamenti di imposte, omessi o insufficienti, ma anche altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

La risoluzione 36 del 20 marzo 2017, ribadisce che è possibile regolarizzare anche l’omessa presentazione dell’F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione in misura ridotta.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.

 

Termine di regolarizzazione

Riduzione

Entro 30 giorni dall’omissione o errore.

1/10 del minimo

Entro 90 giorni dall’omissione o errore.

1/9 del minimo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica.

1/7 del minimo

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica.

1/6 del minimo

Dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

1/5 del minimo

Regolarizzazione

Regolarizzazione entro 90 giorni

Si applicherà la riduzione di 1/9 con riferimento alla sanzione base di:

  • 50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro);
  • 100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (11,11 euro).

Regolarizzazione oltre i 90 giorni

La sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre di 100 euro; in questo caso la sanzione è pari a:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione;
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione;
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione;
  • 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un PVC.

Per la regolarizzazione bisognerà presentare con le modalità previste:

  • il modello F24 a saldo zero;
  • il versamento della sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 8911 e indicando quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione

Esempio di compilazione

della sezione erario

 

 

 

 

 

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