Sono state rivisitate le sanzioni applicabili nell'ipotesi di omessa presentazione del modello di pagamento F24 a zero. Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 36/E del 20 marzo 2017, ha chiarito le modalità applicative dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs 472/1997) nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Aggiornato con |
Art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97; Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97; Risoluzione Agenzia Entrate 20.3.2017, n. 36/E |
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Soggetti Interessati |
Soggetti che presentano il modello di pagamento F24 |
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Il modello di pagamento F24 |
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti a disposizione. I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:
I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale. Dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24 sono eseguiti esclusivamente per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
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La compensazione |
E’ possibile compensare gli importi a credito con debiti inerenti ai tributi indicati nel modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni. Il modello F24 non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo da versare. Il modello va compilato e presentato anche nel caso che a seguito della compensazione non vi siano importi da versare, ovvero quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, D.Lgs 241/1997). |
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Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero |
A partire dal 1° gennaio 2016, con il D.Lgs 158 del 2015 per l’omessa presentazione dell’F24 a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
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Il ravvedimento operoso |
Con il “ravvedimento operoso” (articolo 13, D.Lgs 472/1997) è possibile regolarizzare non solo versamenti di imposte, omessi o insufficienti, ma anche altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La risoluzione 36 del 20 marzo 2017, ribadisce che è possibile regolarizzare anche l’omessa presentazione dell’F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione in misura ridotta. L’Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.
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Regolarizzazione |
Regolarizzazione entro 90 giorni Si applicherà la riduzione di 1/9 con riferimento alla sanzione base di:
Regolarizzazione oltre i 90 giorni La sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre di 100 euro; in questo caso la sanzione è pari a:
Per la regolarizzazione bisognerà presentare con le modalità previste:
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Esempio di compilazione della sezione erario |
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