Il regolamento condominiale, approvato dopo la compravendita, è valido nei confronti dell’acquirente di un immobile, qualora quest’ultimo abbia conferito procura speciale alla società costruttrice, di predisporre detto regolamento in nome e per conto di esso acquirente, oltre che nel suo interesse.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un condomino, condannato a rimuovere dal proprio terrazzo dei vasi di fiori parzialmente occlusivi della vista mare dei confinanti, in ossequio a quanto previsto dal regolamento condominiale.
Parte acquirente lamentava tuttavia che il suddetto regolamento non fosse ad essa opponibile, in quanto predisposto (pur su suo incarico) dalla società venditrice in epoca successiva all'atto di acquisto, dunque non richiamato da questo.
La Corte Suprema ricorda tuttavia – con sentenza n. 23128 del 14 novembre 2016 - che gli effetti del contratto concluso dal rappresentate si perfezionano direttamente nei confronti del rappresentato. Per cui il regolamento in questione risulta perfettamente vincolate per l’acquirente dell’immobile, in quanto predisposto dall'originario costruttore dietro suo specifico mandato.
E’ di tutta evidenza, difatti, che l’obbligatorietà del regolamento di cui si discute è immediatamente da ricollegarsi al potere rappresentativo concesso da parte acquirente alla società costruttrice, di predisporre detto regolamento in nome e per conto proprio, delimitando le materie sulle quali avrebbe dovuto intervenire. Ed il divieto di formare fioriere mobili rientra per l’appunto tra queste materie.
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