Registro cancelleria non è prova documentale

Pubblicato il 01 settembre 2016

I registri di cancelleria non rivestono per le parti e per i loro difensori carattere di ufficialità e non si può ritenere che facciano fede circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità.

Detti registri, infatti, per espressa previsione di legge (D.M. n. 334/1998), sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

E’ quanto precisato dalla Cassazione nel testo della decisione n. 35864 del 31 agosto 2016 e con la quale è stato escluso, contrariamente ad altro orientamento giurisprudenziale, che il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l’annotazione del deposito delle minute di sentenze fosse un atto pubblico “fidefaciente” e quindi da considerare alla stregua di prova documentale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Bonus colonnine domestiche, domande a partire dal 29 aprile

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy