I registri di cancelleria non rivestono per le parti e per i loro difensori carattere di ufficialità e non si può ritenere che facciano fede circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità.
Detti registri, infatti, per espressa previsione di legge (D.M. n. 334/1998), sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.
E’ quanto precisato dalla Cassazione nel testo della decisione n. 35864 del 31 agosto 2016 e con la quale è stato escluso, contrariamente ad altro orientamento giurisprudenziale, che il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l’annotazione del deposito delle minute di sentenze fosse un atto pubblico “fidefaciente” e quindi da considerare alla stregua di prova documentale.
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