Ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 84, comma 8, lett. b, è riconosciuta in favore dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto una prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 un'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. L’indennità in questione è disciplinata, ai sensi del citato articolo, anche per i lavoratori non beneficiari del trattamento di integrazione salariale.
Sulla scia delle modifiche apportate in sede di conversione del predetto Decreto Rilancio, la Regione Veneto ha provveduto a stanziare maggiori risorse per finanziare la tutela dei lavoratori intermittenti.
In particolare, l’Inps, con il messaggio 28 gennaio 2021, n. 375, informa dell’adozione dell’accordo, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 9 dicembre 2020, che regolamenta la corresponsione da parte dell’Istituto, per conto della Regione Veneto, dell’indennità di importo individuale pari a 1000 euro a favore dei lavoratori intermittenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, residenti nella Regione del Veneto, e già beneficiari delle misure nazionali erogate dall’INPS sulla base dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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