All’impresa sociale in forma di Srl non è permesso fruire dell’esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10, n. 27-ter), DPR n. 633/1972, per prestazioni assistenziali rese verso soggetti con disabilità: non può essere considerata Onlus.
Si forniscono precisazioni, con risposta n. 388 del 3 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, sulla possibilità che un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), che intende costituire una impresa sociale in forma di Srl, si avvalga del regime di esenzione IVA per le prestazioni offerte.
Al momento i servizi offerti riguardano prestazioni di tutoraggio, ginnico-sportive e agonistiche, di laboratorio, per il tempo libero, di assistenza materiale continuativa e infermieristica di base, di accoglienza e alloggio, di fornitura pasti e servizio di trasporto. Si specifica che il regime Iva applicato è del 5%.
Il passaggio al regime di esenzione, secondo l’interpellante, sarebbe possibile grazie alla modifica operata dal Dlgs n. 117/2017, che ha ricompreso nella disciplina agevolativa gli enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Sul punto l’Agenzia fa notare che la modifica potrà applicarsi solo dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue prevista per talune disposizioni fiscali del Codice del terzo Settore e, in ogni caso, non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS. Pertanto, fino ad allora, il riferimento va fatto alle Onlus.
Per quanto riguarda l’applicazione dei vari regimi previsti dall’art. 10, DPR n. 633/1972 alle prestazioni rese dalla Srl con qualifica di "impresa sociale” costituita dalla RTI, si precisa quanto segue:
Poiché, come detto, è necessaria la qualifica di Onlus, non vengono considerati tali gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative.
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