Con risposta all’interpello 26 agosto 2021, n. 559, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile al trattamento di fine rapporto in caso di trasformazione da indennità equipollente, anche nelle ipotesi di conferimento della stessa convertita in TFR a un fondo di previdenza complementare.
In particolare, nel riepilogare le disposizioni normative che portano all’equiparazione della disciplina dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati, l’Amministrazione finanziaria, richiama le disposizioni di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 5, secondo cui per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze della pubblica amministrazione, i trattamenti di fine servizio vengono regolati dall’art. 2120, Codice Civile.
Successivamente, ai sensi dell’art. 59, comma 56, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire la partecipazione dei predetti dipendenti alle forme di previdenza complementare, il personale avrebbe potuto chiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Dopo l’emanazione dei DPCM del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2001, con i quali sono state fornire le modalità operative per il passaggio dal TFS al TFR, i dipendenti pubblici a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 o assunti successivamente a tale data sono passati automaticamente alla disciplina del TFR. Diversamente, per il personale a tempo indeterminato, il passaggio è stato automatico per gli assunti dal 1° gennaio 2001, mentre per i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 si poteva mantenere il regime del TFS o passare al sistema civilistico del TFR.
In riscontro ai quesiti posti dal contribuente:
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