Opera, perché pubblicato il relativo decreto su Gazzetta Ufficiale di ieri n. 120, una estensione dell’ambito soggettivo per l’accesso al regime di adempimento collaborativo.
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2020 amplia la platea dei contribuenti che vi possono aderire: anche i soggetti residenti e non residenti che realizzino un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi (non più 10 miliardi) con riguardo agli anni 2020 e 2021.
Il “regime di adempimento collaborativo”- o di “Cooperative compliance” - istituito con il Decreto legislativo n. 128/2015, consente ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo tra Fisco e soggetto passivo d’imposta su elementi di fatto; può ricomprendere l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali.
L’istituto si pone, dunque, l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare, come scritto, rischi fiscali. Prevede l’adesione volontaria del contribuente, qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.
L’articolo 6 del Decreto legislativo n. 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime, quali:
- procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;
- applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa;
- esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
In fase di prima applicazione, il regime è riservato:
ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro (per gli anni 2020 e 2021 ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro);
ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo;
le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
A tale riguardo, il Fisco ricorda che:
è consentito l’ingresso per “trascinamento” da parte dei soggetti appena elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
se la società che svolge funzioni di indirizzo come sopra definite, ha presentato domanda per il progetto pilota e non possiede i requisiti dimensionali, le imprese appartenenti al medesimo gruppo avranno accesso al regime con il limite dimensionale del miliardo e potranno a loro volta far entrare per “trascinamento” la società che ha presentato domanda.
I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono possedere, alla data di presentazione della domanda, un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, esso deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
strategia fiscale;
ruoli e responsabilità;
procedure;
monitoraggio;
adattabilità al contesto interno ed esterno;
relazione agli organi di gestione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".