Con il Dlgs 147/2015 - decreto crescita e internazionalizzazione, come modificato dalla Stabilità 2016 - è stato introdotto, a decorrere dal 2016, un regime agevolato rivolto ai cosiddetti “lavoratori impatriati”.
L'agevolazione è rivolta ai lavoratori destinatari dei benefici fiscali di cui alla legge 238/2010 (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa) trasferiti in Italia entro il 2015.
Tali soggetti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, potranno optare in alternativa ma in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale: una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30%, a decorrere dal periodo di imposta 2016 e per i quattro successivi.
Con l'opzione non si potrà beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 17 del DL n. 185/2008 convertito, né del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006.
Ad illustrare le modalità per l'opzione l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016.
Per esigenze di semplificazione, per l’esercizio dell’opzione i soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti ex art. 16 Dlgs 147/2015 (che istituisce il regime).
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro la richiesta, con le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
Il provvedimento prevede una remissione nei termini per i soggetti che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015, e il 31 dicembre 2015: non potendo confidare nella proroga dei benefici della legge n. 238 del 2010, potrebbero non aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il termine di tre mesi previsto dalla norma agevolativa (art. 2, comma 1, della citata legge n. 238 del 2010), in loro favore è prevista la possibilità di trasferire la residenza o il domicilio in Italia, per fruire dei medesimi benefici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
I datori di lavoro, sostituti d'imposta:
- applicheranno le ritenute sul 70% del reddito di lavoro dipendente erogato nel periodo di paga successivo a quello della richiesta ed effettueranno a fine anno o alla cessazione del rapporto, il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito ridotto del 30%, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016;
- non applicheranno i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.
L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, i quali possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.
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