Reddito di ultima istanza per autonomi e professionisti disabili

Pubblicato il 31 maggio 2021

Ogni emolumento di natura previdenziale corrisposto, ad integrazione del reddito, dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti ai propri iscritti a titolo di invalidità va equiparato all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 ed è quindi cumulabile sempre con il reddito di ultima istanza spettante al professionista in base all'articolo 44 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

E' quanto prevede l'articolo 37 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che fissa al 31 luglio 2021 il termine ultimo per l'invio delle domande di bonus.

Sostegni bis: ulteriore bonus per autonomi e professionisti

Il reddito di ultima istanza è stato previsto dall’articolo 44 del Cura Italia che ha istituito un apposito Fondo per garantire misure integrative del reddito anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono stati successivamente definiti con i decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020.

Il quadro normativo è stato da ultimo completato ad opera dell'art. 13 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126).

L'indennità esentasse, di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020 e di 1.000 euro per il mese di maggio 2020, è stata riconosciuta ai:

Reddito di ultima istanza per autonomi e professionisti disabili

L’articolo 37 del Sostegni bis prevede che, oltre all’assegno ordinario di invalidità, sono esclusi dai limiti di reddito summenzionati tutti gli emolumenti corrisposti dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito, a titolo di invalidità, di natura previdenziale e che  rispondano alle stesse finalità dell'assegno ordinario di invalidità.

Di conseguenza, chi ha percepito tali emolumenti e non ha avuto accesso all'indennità emergenziale al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni bis) può presentare domanda per la corresponsione della stessa entro il 31 luglio 2021.

La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto ministeriale 28 marzo 2020 e secondo gli schemi predisposto dai singoli enti previdenziali.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore autonomo/professionista:

L'indennità viene erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.

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