Il Reddito di emergenza può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. A tal fine è possibile avvalersi dei seguenti canali:
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, l’INPS ha fornito i requisiti di accesso al Reddito di emergenza, ossia la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Per accedere alla misura straordinaria occorre essere in possesso di determinati requisiti economici, che sono relativi all’intero nucleo familiare. Nello specifico è necessario essere in possesso di:
Il Reddito di emergenza non è compatibile con:
I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del Dpr. n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
In caso di accoglimento, il Reddito di emergenza è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi:
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.
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