Pronto l’incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019. Infatti, entro il 15 novembre 2019, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) del sito INPS, sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”. Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro interessato dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.
Le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, in relazione alle diverse tipologie di datori di lavoro, sono state fornite dall’INPS, con il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019.
All’art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.
L’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione, solo dopo aver consultato il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. n. 234/2012 ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.
Fino alla data della completa ultimazione delle attività di implementazione del suddetto Registro, ai fini del calcolo degli aiuti de minimis, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario.
La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio o compensazione nelle denunce contributive (flusso Uniemens o DMAG). Al riguardo, si ricorda che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, co. 1175-1176, della L. n. 296/2006, ossia:
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.
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