Reddito di Cittadinanza: l'INPS spiega le novità 2023

Pubblicato il 12 luglio 2023

Con la circolare 12 luglio 2023, n. 61, l’Istituto Previdenziale illustra le novità apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, la legge di Bilancio 2023, alla disciplina del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Evoluzione del Reddito di Cittadinanza

Istituito con decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Il Reddito di cittadinanza assume anche la denominazione di Pensione di cittadinanza, intesa come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni.

L’Inps, con le circolari n. 43/2019, n. 100/2019, n. 175/2021 e n. 53 del 28/2022, ha fornito le indicazioni in merito ai requisiti per poter beneficiare della misura, alle modalità di determinazione e di erogazione della stessa nonché i chiarimenti in merito ai successivi interventi del legislatore.

Con la circolare emanata, l’Istituto Previdenziale intende illustrare le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023, fermo restando che, per quanto non modificato, rimangono valide le indicazioni fornite con le citate circolari e i successivi messaggi operativi adottati in materia.

Altresì, l’Inps rende noto che saranno di prossima pubblicazione le comunicazioni relative alle indicazioni per le nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto Lavoro.

Durata del beneficio

La legge di Bilancio 2023 prevede la durata massima del beneficio nel limite di 7 mensilità, in luogo di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto legge n. 4/2019 ovvero per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni richieste e comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

Le novità sopraesposte non trovano applicazione per i nuclei familiari con persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

NOTA BENE: In ogni caso, l’erogazione della prestazione non potrà essere concessa oltre il 31 dicembre 2023 (dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà eliminato).

Misura del beneficio economico

Il beneficio è così determinato:

Ai fini del calcolo della prestazione complessiva (data dalle due componenti), l’importo massimo del beneficio spettante è determinato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legge.

Per quanto riguarda la componente del Reddito/Pensione di cittadinanza prevista a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione (pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione) la legge di Bilancio 2023 stabilisce che tale componente sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Le modalità di attuazione della predetta previsione sono demandate ad apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata disposizione della legge di Bilancio 2023.

Fino all’adozione del predetto decreto, l’importo a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione continuerà a essere erogato al nucleo beneficiario della prestazione.

ATTENZIONE: Nei casi di variazione della condizione occupazionale, la legge di Bilancio 2023, prevede che per la stipulazione di contratti di lavoro stagionale o di lavoro intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. In tal caso, dovranno essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi che superino tale limite massimo (per la parte eccedente) tramite i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”.

Condizionalità

I componenti del nucleo familiare maggiorenni saranno tenuti a dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, nonché aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, ovvero altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Da tale obbligo sono esclusi i titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, le persone già occupate o frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

A partire dal 1° gennaio 2023 si prevedono i seguenti obblighi di formazione:

Sanzioni

Originariamente, i beneficiari decadevano dal beneficio del RdC nei casi in cui uno dei componenti il nucleo familiare non avesse accettato almeno una di tre offerte di lavoro congrue e in caso di rinnovo la prima offerta utile.

La disciplina, successivamente, modificata dalla legge di Bilancio 2022 stabiliva la decadenza dal beneficio nel caso di non accettazione di almeno una di due offerte di lavoro congrue, prima del rinnovo.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2023 è nuovamente intervenuta sulla materia, stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua.

L’offerta si considera congrua nel caso in cui vengano rispettati i seguenti principi:

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