L’Agenzia delle Entrate, il 19 giugno scorso, ha pubblicato le 2 circolari nn. 14/E e 15/E, che contengono una raccolta delle istruzioni sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei Redditi PF e per l’apposizione del visto di conformità, al fine di consentire ai contribuenti di assolvere nel modo più corretto possibile all’adempimento in agenda in questo periodo dell’anno.
Nello specifico, la circolare n. 14/E/2023 costituisce una trattazione sistemica delle disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda.
Per un approfondimento si rinvia al post: Dichiarazione redditi 2023, indicazioni ai Caf su deduzioni, detrazioni e visto di conformità.
Un capitolo importante del documento di prassi è riservato alla detrazione delle spese di istruzione, che rappresentano una voce di spesa rilevante per le famiglie italiane.
Nella trattazione, l’Agenzia delle Entrate fa un distinguo tra:
Per entrambe queste tipologie di spesa, lo sconto fiscale riconosciuto è pari al 19%.
È importante, poi, ricordare che:
Vediamo in dettaglio gli aspetti principali delle due categorie di spese che danno diritto alla detrazione d’imposta.
La circolare n. 14/E ricorda che si possono portare in detrazione in misura pari al 19% anche i costi sostenuti per la frequenza di istituti diversi da quelli universitari.
La detrazione spetta per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali
NOTA BENE: La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
Le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono invece agevolabili.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, come pure i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Si tratta, nello specifico, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, le spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola nonché quelle per il servizio di trasporto scolastico.
Circa il limite di detraibilità, specifica l’Agenzia delle Entrate che la detrazione per le spese di frequenza scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.
Pertanto, ad esempio, il contribuente:
Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. Nella causale del pagamento deve risultare l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
NOTA BENE: La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.
Viceversa, la detrazione non spetta per:
I limiti di detraibilità variano a seconda della tipologia di università statale, non statale o estera.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Infine, è specificato nella circolare n. 14/E/2023 che per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
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