Nel messaggio n. 18889/2006, l’Inps precisa che i lavoratori stranieri rimpatriati hanno diritto al rimborso dei contributi versati in Italia in presenza dei requisiti maturati prima del 10 settembre altre parole, si tratta della possibilità di ottenere, da parte di stranieri che abbiano lavorato in Italia, la liquidazione dei contributi IVS. Possibilità questa che è rimasta in vigore fino al 9 settembre 2002 per poi essere abrogata dalla legge n. 189/2002. Per maggiori chiarimenti, l’Istituto previdenziale afferma che nel caso in cui la domanda sia stata presentata nei termini e l’ulteriore documentazione sia pervenuta successivamente, a condizione che i requisiti certificati risultino realizzati antecedentemente al 10 settembre 2002, la liquidazione è ammissibile. Viceversa, nel caso in cui la domanda sia stata presentanta nei termini, ma dalla documentazione emerge che il rimpatrio definitivo sia stato realizzato successivamente al 9 settembre 2002, non è possibile procedere al rimborso. Infine, l’Inps stabilisce che la maggiorazione del 5% spetta in ragione annua, sulla base dell’effettivo tempo intercorso dal versamento dei contributi.
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