Recupero del patrimonio e riqualificazione energetica, 2013/2014 con bonus in edilizia
Pubblicato il 13 giugno 2013
I
contribuenti che effettuano lavori di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici o ristrutturazioni edilizie faranno i conti,
per tutto il 2013 e per metà del 2014, con quattro diverse percentuali
di detrazione dall’imposta lorda sul reddito, variabili a seconda di
quali lavori sono eseguiti e di quando questi sono pagati.
Con il
decreto legge n. 63 del 4 giugno2013 - Decreto energia - viene recepita la
Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010: proroghe e
aumenti di aliquote sono stabilite per ecobonus e agevolazioni per
ristrutturazioni che recuperano il patrimonio edilizio. Tra le
motivazioni anche quella di rimediare alla procedura di infrazione
aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sulla
prestazione energetica nell'edilizia.
Le disposizioni recate decorrono dal 6 giugno 2013.
Detrazioni:
! La detrazione del 36%, sia per la riqualificazione energetica che per
le ristrutturazioni degli edifici, è resa permanente dall’articolo 16-bis del Tuir,
introdotto dal decreto legge 201/2011 e rubricato: “Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
|
In
caso di cessione del bene oggetto degli interventi edilizi si verifica
il trasferimento, dal venditore all'acquirente, dell'ammontare delle
detrazioni non ancora godute, salvo che le parti, in sede di rogito,
non si accordino diversamente.
Non opera più la possibilità per gli over 75 di suddividere il bonus in 5 quote annuali, anziché in 10.
La
detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con
l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle
disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Fatture e ricevute
fiscali, a nome di chi effettua il pagamento, devono comprovare le
spese sostenute.
!! chi presenta la Scia o la comunicazione al Comune e, poi, modifica
leggermente il progetto senza informare lo sportello unico, incappa in
una violazione edilizia che può far perdere la detrazione. |
Regime pregresso:
-
55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici (detrazione al 36% ordinaria, incremento in scadenza al
30 giugno 2013);
- 50% per spese di ristrutturazioni edilizie
fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro
(detrazione al 36% ordinaria; in scadenza al 30 giugno 2013 solo
l'innalzamento della detrazione dal 36% al 50% e l’aumento del massimo
di spesa da48 a 96 mila euro);
Regime dal 6 giugno 2013
Ristrutturazione edilizia
Chi
sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire
della detrazione d’imposta Irpef pari al 36% ripartita in 10 quote
annuali di pari importo.
Per le spese sostenute dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013,
tale detrazione sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa
di 96.000 euro per unità immobiliare ripartita in 10 quote annuali di
pari importo.
Hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- il locatario o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado, che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a
questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste
per gli imprenditori individuali
- chi esegue i lavori in proprio, ma solo per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La
detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o
detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i
bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e
non al familiare che beneficia della detrazione. |
Spese contemplate
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune).
Si applica il bonus ristrutturazioni:
-
alle spese, effettuate in concomitanza delle ristrutturazioni, per
l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'immobile
ristrutturato (la detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali
di pari importo, è calcolata su un importo massimo di 10mila euro);
-
su interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e
risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia per i
singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (gli interventi di
manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se
riguardano le parti comuni di edifici residenziali);
-
sull’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (da
imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative): le
istruzioni al modello Unico PF 2013 chiariscono che, se le spese per
l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013, la detrazione spetta nella misura del 50% entro
l'importo massimo di 96.000 euro. L'acquisto deve essere effettuato
entro sei mesi dalla data di termine dei lavori. Il beneficio,
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, è sempre pari
al 36 o 50% del 25% del prezzo di acquisto, che non può superare i
48mila euro (96mila dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) e deve
essere riferito congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza. Per
questo bonus il pagamento non va fatto obbligatoriamente tramite
bonifico bancario o postale;
- per la “realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”, in
tal caso è necessario il riscontro del bonifico e della
pertinenzialità, e per l'acquisto da terzi, di box e posti auto
pertinenziali già realizzati (in tal caso di detraggono solo le spese
imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano
comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore, restando
escluse ad esempio le spese notarili e le provvigioni);
-
rientrano ora nella soglia del 50% anche gli interventi di adeguamento
antisismico e la messa in sicurezza statica delle parti strutturali
degli edifici.
Altro con possibilità di agevolazione:
-
le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici;
-
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori
e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed
esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
-
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, l’esecuzione di opere volte a evitare
gli infortuni domestici, le spese sostenute per la ricostruzione o il
ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
(previa dichiarazione dello stato di emergenza) e la bonifica
dall'amianto;
- cablatura degli edifici e riduzione dell’inquinamento acustico.
Riqualificazione energetica
Per
chi sostiene spese per i lavori di riqualificazione energetica di
edifici già esistenti la detrazione ordinaria è del 36%. La detrazione
è dall’imposta lorda e può essere fatta valere sia sull’Irpef che
sull’Ires, in dieci quote annuali di pari importo.
Per le spese sostenute
fino al 5 giugno 1013 sussiste la possibilità di detrazione del 55%.
Sulle spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013,
per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già
esistenti, spetta una detrazione del 65% (anche sui lavori già
iniziati).
Per le spese sostenute per gli interventi su parti
comuni di edifici condominiali, o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del
65% si applica dal 6 giugno 2013
fino al 30 giugno 2014.
Si
abbassano leggermente gli importi massimi su cui è possibile calcolare
la detrazione, ma la maggior parte dei lavori è al di sotto di tali
soglie:
46.153,84 euro per sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione;
92.307,69 euro per Solare
Termico, strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti),
orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi;
153.846,15 euro per riqualificazione energetica generale degli edifici.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato;
- familiari
conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro
il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei
lavori (se i lavori sono effettuati su immobili strumentali
all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non
possono usufruire della detrazione).
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Spese contemplate e spese fuori bonus
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune).
Sono incentivati:
-
gli interventi che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il
20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri
cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello
Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto
26 gennaio 2010);
- gli interventi su edifici esistenti, parti
di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, ma anche la sostituzione dei portoni
d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano
l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non
riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica
richiesti per la sostituzione delle finestre;
- l’installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università;
- gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Esclusioni:
- il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del
65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti
geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria.
Adempimenti
1
- inviare, se prevista, all'Asl competente per territorio, prima di
iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei
casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
2 -
pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui
devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento;
3 - indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori
sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto
che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione.
4 - conservare ed esibire a richiesta degli
uffici i documenti indicati nel
provvedimento agenziale del 02/11/2011
(tra i documenti anche quelli che la legislazione edilizia impone per
dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione
degli immobili, come concessione, autorizzazione o comunicazione di
inizio lavori. Se l’opera non prevede titoli abilitativi, occorrerà una
dichiarazione sostitutiva ove specificare la data di inizio lavori e
che gli interventi rientrano tra gli agevolabili pur non necessitando
di alcuna abilitazione amministrativa).
Solo per l’ecobonus:
- entro 90 giorni dalla fine dei lavori
deve essere inviato all’Enea dall’interessato la documentazione che
attesta l’intervento.
- per i lavori che proseguono per più
periodi di imposta si deve informare l’agenzia delle Entrate attraverso
comunicazione su modello IRE.
!!!L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato
soppresso dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011, che lo ha sostituito con l’indicazione di alcuni dati in dichiarazione.
Soppresso anche
l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta,
nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. |
Dichiarazioni dei redditi
Una
certificazione non precisa, porta a errori di compilazione del 730 o di
Unico, con tutto ciò che ne consegue in caso di controlli.
La
certificazione dell'amministratore di condominio per i lavori eseguiti
sulle parti comuni dei palazzi, deve indicare con precisione su quali
spese si può applicare la detrazione del 36% (fino al 25 giugno 2013 e
dal 31 dicembre 2013) e su quali si ha il 50% (valido dal 26 giugno
2012 fino al 31 dicembre 2013).
Nel 730/2014 e in Unico/2014
per le spese sostenute nel 2013 sui bonifici eseguiti fino al 30 giugno
2013 spetterà il 55% di detrazione, su quelli successivi il 65%. Fermo
restando l’ordinaria detrazione del 36%, sia per risparmio energetico
che per ristrutturazioni.
Per i condomini il bonus del 65% è
prorogato fino al 30 giugno 2014, per poi tornare al 36% dal 1° luglio
2014. Dunque, bisognerà tenere conto delle diverse aliquote anche nella
dichiarazione del 2015.
Quadro normativo
- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, articoli 14 e 16
- Articolo 16-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917)
- Direttiva 2010/31/UE
- decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011
- agenzia delle Entrate, provvedimento del 02/11/2011
- articolo 4 del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011
- Dl 201/2011