Non sussiste alcun ostacolo per l’avvocato che provveda ad adire in via monitoria, per il recupero dei propri compensi professionali, il Tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un avvocato, che aveva ottenuto un’ingiunzione per il pagamento delle sue spettanze, relativamente ad attività di difesa e rappresentanza in una causa ereditaria. Avverso il decreto, gli ingiunti avevano tuttavia fatto opposizione, eccependo l’incompetenza del giudice adito dal legale.
Sul punto la Cassazione chiarisce che l’avvocato, il quale ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi, può adire in via monitoria, alternativamente:
Non ha dunque errato l’avvocato qui ricorrente, a rivolgersi al foro che sarebbe stato competente per la causa in via ordinaria. E ciò, da un canto – specifica la Corte con ordinanza n. 18264 del 16 settembre 2016 – poiché tutti i debitori erano residenti nel circondario del Tribunale intimato, dall'altro, poiché i medesimi andavano qualificati come consumatori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".