Recesso tipico e compravendita di partecipazioni: configurazione di abuso di diritto

Pubblicato il 10 ottobre 2024

Con la risposta ad interpello n. 195/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti normativi e interpretativi su strutture aziendali elaborate, finalizzate ad ottimizzare il trattamento fiscale attraverso operazioni di conferimento d’azienda, cessione di partecipazioni e utilizzo del regime PEX.

Nel documento di prassi del 9 ottobre 2024, il Fisco ha valutato la legittimità di un'operazione complessa volta a facilitare l'uscita di alcuni azionisti dalla struttura societaria. Questa operazione combina la cessione di un ramo d'azienda ad un soggetto terzo con la previsione di riacquisto di azioni proprie, precedentemente rivalutate dai soci coinvolti. L'analisi ha mirato ad identificare eventuali comportamenti abusivi, esaminando se la struttura dell'operazione fosse finalizzata esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Contesto dell’operazione complessa di compravendita di partecipazioni

L'operazione in esame coinvolge due società principali: Alfa, un'azienda di consulenza, e Beta. Il processo inizia con Alfa che conferisce un ramo d'azienda, dando vita a una nuova società denominata "newco". Successivamente, Alfa cede la propria partecipazione nella newco a Beta, sfruttando il regime PEX, che presumibilmente offre una forma di esenzione parziale fiscale. Contestualmente, i soci di Alfa sono tenuti a uscire dalla società attraverso una clausola di recesso prevista contrattualmente, attivata mediante modifiche statutarie che entrano in vigore dopo il conferimento del ramo d'azienda. Infine, le azioni dei soci usciti vengono acquistate da Alfa utilizzando i proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni a Beta.

In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate, l’accordo di vendita prevede la cessione indiretta del ramo d’azienda (ossia il conferimento del ramo d’azienda in una newco e la successiva cessione della partecipazione) e l’ingresso di alcuni soci nella compagine sociale della società acquirente. A tal fine, prima della conclusione, i soci uscenti devono dimostrare di non essere più azionisti della società venditrice, mediante la cessione irrevocabile delle azioni o il ritiro completo della loro partecipazione in detta società.

L’operazione complessa si articola in quattro fasi:

1. Modifica dello statuto sociale: introduzione di una clausola convenzionale di recesso in caso di conferimento d’azienda, consentendo ai soci di esercitare il recesso dalla società a seguito del conferimento del ramo d’azienda in newco.

2. Costituzione della newco e conferimento del ramo d’azienda: creazione della nuova società e trasferimento del ramo d’azienda da Alfa a newco.

3. Cessione della partecipazione nella newco a Beta: vendita della partecipazione di Alfa nella newco alla società acquirente Beta.

4. Recesso dei soci uscenti e acquisto delle azioni: i soci che recedono vendono le loro azioni ad Alfa, che le acquista utilizzando i fondi derivanti dalla cessione delle partecipazioni a Beta, con le azioni precedentemente rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001.

NOTA BENE: Questa struttura complessa mira a ristrutturare la proprietà e la gestione di Alfa, facilitando l'uscita dei soci e ottimizzando il trattamento fiscale delle operazioni coinvolte.

Operazione complessa di compravendita di partecipazioni: valutazione antiabuso

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato questa operazione complessa, valutando se le quattro fasi descritte fossero finalizzate esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali indebiti, configurando così un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.

In particolare, l'analisi ha evidenziato come le modifiche statutarie e le modalità di recesso dei soci uscenti fossero strumentali a trasformare un reddito di capitale in un reddito diverso, riducendo il carico fiscale in modo non conforme alla normativa vigente. Inoltre, l'Agenzia ha sottolineato l'assenza di sostanza economica reale oltre al risparmio fiscale, rafforzando la tesi di un'operazione abusiva.

Vediamo nel dettaglio quali sono state le osservazioni rese dall’Amministrazione finanziaria rispetto alle tre diverse tipologie di interpello avanzati dall’istante: interpello qualificatorio, interpello ordinario e interpello antiabusi.

Interpello qualificatorio: nozione di azienda

Nell'ambito dell'operazione tra le società Alfa e Beta, l'interpello qualificatorio presentato all'Agenzia delle Entrate ha riguardato la definizione di "azienda" nell'operazione di conferimento di un ramo d'azienda e la creazione di una nuova società, denominata "newco".

L'Agenzia ha esaminato se tale operazione potesse essere considerata un conferimento di ramo d'azienda, valutando la presenza di elementi patrimoniali come beni, attività, passività e i rapporti contrattuali derivanti dal conferimento stesso. È stata confermata la costituzione della newco come parte integrante del conferimento e riconosciuta l'iscrizione di un avviamento nella situazione patrimoniale della nuova società, rappresentante il valore economico aggiunto dell'azienda trasferita.

L'operazione è stata correttamente classificata come conferimento di ramo d'azienda secondo l’articolo 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina le modalità fiscali per tali conferimenti, prevedendo specifici benefici fiscali se vengono rispettate determinate condizioni.

 Questa conferma da parte dell'Agenzia assicura che l'operazione tra Alfa e Beta possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, garantendo al contempo la conformità normativa e riducendo il rischio di abusi fiscali.

Interpello ordinario: regime PEX

L’interpello ordinario presentato nell’ambito dell’operazione tra le società Alfa e Beta riguardava il regime PEX e il requisito dell’ininterrotto possesso delle partecipazioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per soddisfare il requisito dell’ininterrotto possesso, l’azienda conferita deve essere detenuta per almeno 12 mesi, in conformità con la risoluzione 227/E/09 e la circolare 36/E/04. Questi riferimenti normativi stabiliscono le condizioni necessarie affinché il conferimento di un ramo d’azienda possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal regime PEX, assicurando così una corretta applicazione delle norme fiscali vigenti.

Tuttavia, l’Agenzia ha dichiarato inammissibile l’interpello ordinario avanzato dall’istante, giustificando tale decisione con il fatto che la questione in oggetto era già stata affrontata e chiarita in precedenti risposte. In altre parole, poiché esisteva già una risposta pregressa che delineava chiaramente i requisiti e le condizioni per l’applicazione del regime PEX, l’Agenzia non ha ritenuto necessario fornire ulteriori chiarimenti. Questa posizione riflette l’approccio dell’Amministrazione finanziaria nell’evitare duplicazioni e nel favorire la coerenza interpretativa delle norme fiscali attraverso risposte consolidate a questioni ricorrenti.

Di conseguenza, l’interpello ordinario non ha ricevuto una nuova valutazione, confermando che le condizioni richieste per il regime PEX erano state adeguatamente soddisfatte in base alle disposizioni normative e interpretative già esistenti. Questa decisione sottolinea l’importanza di consultare e fare riferimento alle risposte preesistenti dell’Agenzia delle Entrate prima di avanzare nuove richieste di chiarimento, garantendo così un’efficace gestione delle interpretazioni fiscali e riducendo il rischio di contenziosi futuri.

Interpello antiabuso, recesso dei soci

Infine, nell’ambito della risposta all’interpello n. 195/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato attentamente l’operazione proposta attraverso un’analisi antiabuso dettagliata, focalizzandosi sulle quattro fasi che compongono la struttura complessa dell’operazione tra le società Alfa e Beta.

In particolare, l’Agenzia ha concluso che le fasi 1 e 4 — che riguardano rispettivamente il recesso dei soci uscenti e l’acquisto delle azioni proprie da parte di Alfa — configurano un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.

Questa valutazione si basa sull’osservazione che l’operazione è stata strutturata esclusivamente per ottenere un risparmio fiscale indebito, trasformando un reddito di capitale tassato al 26% in un reddito diverso soggetto a un’imposta sostitutiva ridotta al 16%.

Inoltre, l’Agenzia ha rilevato l’assenza di sostanza economica reale oltre al mero vantaggio fiscale, evidenziando che le operazioni non producono effetti economici significativi diversi dal risparmio fiscale desiderato dai soci uscenti. Questa mancanza di sostanza economica conferma la configurazione abusiva dell’operazione, in quanto le modifiche statutarie e le modalità di recesso sono state utilizzate esclusivamente per ridurre il carico tributario, senza perseguire un reale scopo economico.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha respinto l’operazione, ribadendo l’importanza di rispettare le normative antiabuso per prevenire pratiche elusive che compromettono l’equità del sistema fiscale.

Conclusione

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato un evidente abuso di diritto nell'operazione tra le società Alfa e Beta, focalizzandosi sulle modalità di recesso adottate dai soci. In particolare, il Fisco ha distinto tra recesso tipico e recesso atipico, evidenziando come l'uso improprio del recesso tipico sia stato finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Il recesso tipico dei soci, che dovrebbe comportare un reddito di capitale tassato al 16%, è stato strumentalizzato per trasformare tale reddito in un reddito diverso soggetto a un'imposta sostitutiva ridotta al 16% anziché al 26%. Questa manovra ha permesso ai soci di beneficiare di una tassazione più favorevole senza rispettare le reali finalità economiche dell'operazione, configurando così un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.

Al contrario, il recesso atipico, che prevede la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e può beneficiare di misure di affrancamento, non è stato utilizzato in modo conforme, poiché l'operazione mirava esclusivamente alla riduzione del carico fiscale piuttosto che a favorire la circolazione delle partecipazioni o altri obiettivi economici legittimi.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, respinto l'operazione, sottolineando l'importanza di rispettare le normative fiscali e prevenire pratiche elusive che alterano la sostanza economica delle operazioni societarie. Questo caso evidenzia come l'abuso di diritto possa compromettere l'equità del sistema tributario, rafforzando la necessità di una rigorosa vigilanza da parte delle autorità fiscali per garantire la conformità normativa e prevenire comportamenti elusivi.

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