Recesso per fine lavoro solo a edificio ultimato
Pubblicato il 18 febbraio 2008
La corte di Cassazione – sentenza 2782/2008 – ha respinto il ricorso di un’impresa di costruzioni che aveva assunto alcuni operai per la realizzazione di opere in cemento armato e, quando più della metà di queste strutture erano state realizzate, ne aveva licenziato una parte per fine lavori. Gli operai si erano rivolti al tribunale e in primo grado la domanda non era stata accolta. Ma il collegio di secondo grado aveva condannato l’impresa a reintegrare gli operai e a corrispondere loro, a titolo di risarcimento del danno, l’equivalente delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione. La Corte ha chiarito che il graduale avanzamento dei lavori nei cantieri edili non basta, da solo, per procedere al licenziamento dei dipendenti. Quando, infatti, le opere sono state realizzate in gran parte, ma non è stata ultimata completamente nessuna fase lavorativa, l’allontanamento degli operai, senza il rispetto della procedura di mobilità, è inefficace. In questa ipotesi, dunque, il datore di lavoro non può procedere alla riduzione del personale in percentuale corrispondente alle opere eseguite anche perchè, in questo modo, opera una scelta discrezionale, tra gli addetti ai lavori da licenziare, vietata dalla legge.