Recesso non iscritto nel Registro? L’ex socio di Sas paga la cartella

Pubblicato il 11 settembre 2020

E’ stato accolto, dalla Suprema corte, il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione con cui la CTR aveva dato ragione ad un contribuente, annullando una cartella di pagamento a questi notificata.

Con detta cartella esattoriale, era stato chiesto il pagamento dell’Iva dovuta dalla Sas di cui il contribuente risultava essere il socio accomandatario.

Cessione di quota non opponibile a terzi se non pubblicizzata

L’Amministrazione finanziaria si era rivolta ai giudici di legittimità, lamentando una violazione e falsa applicazione di legge e deducendo che in capo al contribuente permaneva l’obbligo di versare l’IVA inevasa dalla società anche se lo stesso aveva ceduto la propria quota societaria.

Questo in considerazione del fatto che tale cessione era da ritenere non opponibile all’Ufficio fiscale, in quanto era avvenuta per atto notarile non iscritto nel registro delle imprese.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 18829 del 10 settembre 2020, ha ritenuto fondata tale doglianza, precisando come il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290, comma 2, c.c. e quindi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi.

Il recesso, in questa ipotesi, non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario e deve considerarsi ancora in essere il rapporto societario nei confronti dei terzi, fra i quali è annoverabile anche l’Amministrazione finanziaria.

Ne conseguiva che il recesso operato dal contribuente non era idoneo, in quanto non adeguatamente pubblicizzato, ad escludere la legittimità della richiesta a lui avanzata da parte del Fisco, secondo la sua quota di partecipazione alla Sas.

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