Il contratto di apprendistato prevede la possibilità di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione nel rispetto del preavviso. Se il recesso è stato esercitato dall’apprendista o il datore di lavoro ha deciso di estinguere il rapporto senza preavviso e di corrispondere la relativa indennità (e questa venga accettata senza riserve dal lavoratore apprendista), la risoluzione del rapporto è condizionata all’osservanza delle procedure di convalida o conferma previste rispettivamente per le dimissioni e per la risoluzione consensuale. Laddove la procedura non venga osservata per le dimissioni del lavoratore il contratto si converte a tempo indeterminato. Nel caso in cui invece la procedura di conferma per la risoluzione consensuale non si sia perfezionata, si ritiene che il rapporto si estingua, ma solo dopo che sia trascorso il periodo di preavviso.
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